Patente e carta di circolazione, dal 3 novembre dovranno avere lo stesso intestatario
Annotazione obbligatoria sulla
carta di circolazione per chi utilizza un veicolo di cui non è intestatario per
oltre 30 giorni. Chi non provvederà, rischia una multa di 705 euro e il ritiro
della carta di circolazione.
Dal prossimo 3 novembre la mancata annotazione di
determinate informazioni sulla carta di circolazione verrà pesantemente
sanzionata. Il Ministero dei Trasporti attraverso la Circolare n.15513 del 10
luglio 2014 ha fornito una serie di chiarimenti in merito ad alcune
disposizioni del Codice della strada che prevedono l’obbligo per i soggetti
utilizzatori abituali dei veicoli di terzi, per periodi superiori a 30 giorni,
di comunicazione finalizzata all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei
Veicoli e dei documenti di circolazione. Chi non provvederà, rischia una
sanzione amministrativa di 705 euro fino al ritiro della carta di circolazione.
Di cosa si tratta?
La Circolare richiama il comma 4-bis dell’art. 94 del
C.d.s. che dispone l’obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei
veicoli che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario
per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell’utilizzatore del veicolo
e della scadenza temporale dell’utilizzo stesso. Nello specifico, la Circolare
fornisce chiarimenti sull’obbligo di annotazione sulle carte di circolazione,
individuando la nozione di utilizzatore, fissando la decorrenza dell’obbligo e
confermando la sanzione amministrativa per il mancato aggiornamento delle carte
di circolazione.
A chi si rivolge?
La Circolare chiarisce l’obbligo di annotazione nella
carte di circolazione per chiunque disponga di un veicolo per periodi superiori
ai 30 giorni, affrontando diversi casi di intestazione temporanea di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Nello specifico, si rivolge: ai veicoli
intestati temporaneamente a titolo di comodato, in forza di provvedimento di
custodia giudiziale; nei casi di locazione senza conducente; nei casi di
locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale;
nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire;
nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius; nei casi di
utilizzo di veicoli con contatto “rent to buy”; nel caso di veicoli facenti
parte del patrimonio di un trust. Per quanto concerne le flotte aziendali, è
prevista istanza cumulativa con un unico modello TT2120 versando una sola
imposta di bollo mentre le carte di circolazione dovranno essere aggiornate
singolarmente pagando i diritti di motorizzazione per ciascun documento da
aggiornare.
Obblighi e esenzioni
L’obbligo di comunicazione riguarda gli atti posti in
essere a partire dal 3 novembre 2014 e solo da quella data scatteranno le sanzioni
amministrative nei confronti dell’avente causa, al quale spetterà chiedere la
documentazione necessaria all’aggiornamento presso il Dipartimento per i
Trasporti cui fa riferimento. Nessun obbligo per quei soggetti che hanno posto
in essere un atto prima del 3 novembre, per cui la registrazione resta
facoltativa. Altresì, la registrazione non è obbligatoria ma resta facoltativa
nel caso di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché
conviventi. [bergamonews.it]
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