giovedì 25 giugno 2009

LA COSTITUZIONE - PARTE 7

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.


Art. 16 della
Costituzione della Repubblica Italiana

1 commento:

Anonimo ha detto...

"Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche."...Ho paura che con le ronde si rischi nel tempo di ignorare tale disposizione della costituzione.